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Comune di Erchie scrivi Telefono2 facebook erchie
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AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI 

  avviso; allegato A.

Bando di mobilità volontaria riservato esclusivamente ai dipendenti di ruolo delle Province/Enti di Area Vasta ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 s.m.i. per la copertura , a tempo parziale ed indeterminato per n.1 posto di Istruttore Amministrativo –– Cat. “C”,

Bando di mobilità volontaria riservato esclusivamente ai dipendenti di ruolo delle Province/Enti di Area Vasta ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 s.m.i. per la copertura , a tempo parziale ed indeterminato per n.1 posto di Istruttore Amministrativo –– Cat. “C”, per n.17 ore settimanali. Bando

Xylella - Ricognizione dei fabbisogni delle Attività Economiche e Produttive

Con Ordinanza n. 5/2015 del Commissario Delegato all’Emergenza connessa alla diffusione della Xilella Fastidiosa

E’ STATA DISPOSTA LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI

DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

I titolari delle aziende agricole e/o di attività vivaistiche interessate possono produrre una specifica segnalazione utilizzando i modelli allegati all’Ordinanza C.D. n. 5/2015 (scheda A1 e scheda A2).

Le segnalazioni suddette dovranno pervenire all’Ufficio Agricoltura del Comune di Erchie entro e non oltre le ore 12.00 del 14.05.2015 mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Clicca qui per scaricare il testo completo dell’Ordinanza C.D. n. 5/2015

Clicca qui per scaricare il modello di segnalazione scheda A1

Clicca qui per scaricare il modello di segnalazione scheda A2

AVVISO: PROROGA TERMINI PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Il termine per la presentazione della  domanda di partecipazione alla selezione dei volontari di Servizio Civile Nazionale per tutti i progetti è prorogato al 23 aprile 2015 ore 14:00.

GIUDICI POPOLARI

 

giudici popolari

Aggiornamento Albo dei Giudici Popolari

 

Denominazione procedimento:

Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari

Descrizione procedimento:

I Giudici Popolari sono cittadini che affiancano i Giudici nelle giurie durante i processi.

Entro il mese di agosto la Commissione Comunale per i Giudici Popolari deve verificare i requisiti ed entro il 10 di settembre il Sindaco invia gli elenchi al Presidente del Tribunale. Successivamente, la Commissione Circondariale nominata dal Presidente del Tribunale procederà all'approvazione degli aggiornamenti e alla definitiva compilazione degli elenchi che saranno pubblicati non più tardi del 15 novembre dello stesso anno all'Albo Pretorio del Comune.

Entro il termine di 15 giorni dall'affissione i cittadini possono presentare ricorso direttamente alla cancelleria del Tribunale.

La domanda di iscrizione, una volta che sia stata accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato su modulo prestampato da presentare entro il mese di luglio di ogni anno dispari.

Ufficio responsabile di istruttoria:

I Settore: Affari Generali, Contenzioso, Demografici

Ufficio:

Elettorale

Indirizzo:

Via Santa Croce, 2

Responsabile del Procedimento:

Giovanni URSELLI

Operatore:

Nicola LEO - tel. 0831/76 83 07

Requisiti del soggetto che presenta domanda di avvio del procedimento:

   · Età compresa fra i 30 e i 65 anni;

   · Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Erchie (BR);

   · Per i Giudici Popolari di Corte d'Assise titolo di studio di Scuola Media Inferiore;

   · Per i Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello titolo di studio di Scuola Media Superiore (Diploma);

Costi:

nessun costo

Modalità di presentazione della domanda:

Domanda in carta semplice su modulo prestampato indirizzata al Sindaco da presentare all'Ufficio Elettorale dal mese di aprile al mese di luglio di ogni anno dispari a seguito di un avviso pubblico.

Allegati e Link:

Manifesto;

Modello domanda iscrizione nell’Albo dei Giudici Popolari;

Modello domanda cancellazione dall’Albo dei Giudici Popolari.

COMUNICATO STAMPA - "CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE".

UN CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL SALENTO

GRAZIE AL PROGETTO GRECIA-ITALIA “THIROPEDIA” .

leggi comunicato

Progetto Thiropedia

NOVITA' PER SEPARAZIONE E DIVORZIO

Nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.

divorzio

La Legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha convertito il Decreto Legge n. 132/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento nuove regole applicabili alla separazione e al divorzio.
Sarà possibile, quindi, dirsi addio senza mettere piede in Tribunale.

Le nuove norme, da utilizzarsi nei soli casi di separazione consensuale, di divorzio in forma congiunta e di modifica concordata delle condizioni di separazione e di divorzio, prevedono la possibilità di ricorrere a due nuove procedure:
   A) negoziazione assistita da avvocati (articolo 6)
   B) innanzi al Sindaco (Ufficiale di Stato Civile) (articolo 12).
In entrambi i casi, l’atto contenente gli accordi delle parti avrà lo stesso valore dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione, divorzio e le loro modifiche (art. 6 Co 1 e art. 12 Co 3).

A) Separazione e divorzio con negoziazione assistita da Avvocati
Questo tipo di procedura consente ai coniugi di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione e di divorzio in via stragiudiziale, senza ricorrere al Tribunale.
Vi possono aderire sia le coppie senza figli sia le coppie che abbiano figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti o incapaci o portatori di Handicapriconosciuti ai sensi della legge 104/92.

La procedura prende avvio con la firma di una convenzione che deve avere necessariamente forma scritta, contenente l’impegno delle parti di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri legali ed eventualmente anche con l’ausilio di esperti e consulenti di fiducia nominati dalle parti stesse. Nella convenzione deve essere precisata la durata della fase di negoziazione che può variare da uno a tre mesi e può essere prorogata, su intesa delle parti, per ulteriori 30 giorni.
Raggiunto l’accordo, il procedimento avrà una sorte diversa a seconda che i coniugi non abbiano figli o abbiano, invece, figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap, incapaci o non autosufficienti.

In assenza di figli minori (art. 6 Co 2) gli avvocati trasmetteranno l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il suo nullaosta. Da quella data, gli avvocati dovranno trasmettere, nel termine di 10 giorni, copia dell’autentica del nullaosta e dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio era stato iscritto o trascritto (art. 6 Co 3). L’accordo dovrà in ogni caso contenere l’autografia delle firme delle parti e la certificazione da parte dei difensori della sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 5 Co 2).

In presenza di figli (art. 6 Co 2), invece, gli avvocati dovranno trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Il Procuratore della Repubblica potrà autorizzare l’accordo se lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, in caso contrario, nel termine di 5 giorni, lo dovrà trasmettere al Presidente del Tribunale, il quale, entro i successivi trenta giorni, dovrà fissare la comparizione delle parti e provvedere senza ritardo. In caso di autorizzazione da parte del Procuratore Generale o di successivo positivo intervento del Tribunale, l’accordo dovrà essere trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Competenza
L'Ufficio di stato civile del Comune di Erchie (BR) è competente a ricevere la convenzione se:
   • è il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili;
   • è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
Gli avvocati devono utilizzare, per l'invio dell' accordo, il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune di Erchie (BR): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta ordinaria, o per presentazione diretta.
L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la pec da parte di tutti gli avvocati coinvolti.

Allegati da scaricare:

modulo trasmissione convenzione assistita.word

 

B) Separazione e divorzio tramite il Sindaco
Anche questo tipo di procedura consente ai coniugi di separarsi, di divorziare e di modificare le condizioni della loro separazione e del loro divorzio in forma molto semplice e snella.

Possono accedere a tale procedura solo le coppie senza figli e a condizione che il loro accordo non contenga condizioni che prevedano “trasferimenti patrimoniali” (art. 12 Co 1 e Co 2).

Modalità:

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di Stato civile, devono presentarsi insieme previo appuntamento da prenotare all'indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o al numero di telefono: 0831/76 83 06. Hanno facoltà di farsi assistere, ciascuno, da un avvocato di fiducia.

Il procedimento si sostanzia nella domanda formulata al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto, contenente l’accordo e diretta a ottenere la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio in forma congiunta. La domanda può essere proposta direttamente dalle parti o da un loro difensore.

Nei casi di separazione e di divorzio congiunto, l’Ufficiale dello Stato Civile convocherà le parti innanzi a sé, non oltre i 30 giorni successivi al deposito della domanda, affinché i coniugi confermino l’accordo. La loro mancata comparizione sarà considerata quale mancata conferma delle intese raggiunte (art. 12 Co 3).

Costo

Il costo è di 16,00  euro a titolo di diritto fisso

Modifica degli accordi
E' possibile per i coniugi modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno avere contenuto patrimoniale.
Anche per la modifica è previsto il costo di 16,00 euro a titolo di diritto fisso.

Cosa occorre:

Documento di riconoscimento in corso di validità;

Modello guida per la definizione dell'accordo di separazione e di divorzio

Dichiarazione sostitutiva autocertificazione 

BONUS IDRICO 2015

SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE ANCHE QUEST'ANNO, PER GLI UTENTI RESIDENTI IN PUGLIA, E' POSSIBILE PRESENTARE UNA DOMANDA DI BONUS IDRICO.

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO: HTTPS://WWW.BONUSIDRICO.PUGLIA.IT

AVVISO

AVVISO: APPALTO LAVORI SCUOLA "MARIA MONTESSORI"

SI AVVISANO LE DITTE CHE HANNO PARTECIPATO ALL'APPALTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI, CHE L'APERTURA DEI PLICHI RIPRENDERA' IL GIORNO 24/03/2015 DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 13,00 E CONTINUERA' I GIORNI SEGUENTI, CON GLI STESSI ORARI, FINO AL COMPLETAMJENTO DELL'APERTURA DELLA BUSTA "A".