Nuove disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.
La Legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha convertito il Decreto Legge n. 132/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento nuove regole applicabili alla separazione e al divorzio.
Sarà possibile, quindi, dirsi addio senza mettere piede in Tribunale.
Le nuove norme, da utilizzarsi nei soli casi di separazione consensuale, di divorzio in forma congiunta e di modifica concordata delle condizioni di separazione e di divorzio, prevedono la possibilità di ricorrere a due nuove procedure:
A) negoziazione assistita da avvocati (articolo 6)
B) innanzi al Sindaco (Ufficiale di Stato Civile) (articolo 12).
In entrambi i casi, l’atto contenente gli accordi delle parti avrà lo stesso valore dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione, divorzio e le loro modifiche (art. 6 Co 1 e art. 12 Co 3).
A) Separazione e divorzio con negoziazione assistita da Avvocati
Questo tipo di procedura consente ai coniugi di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione e di divorzio in via stragiudiziale, senza ricorrere al Tribunale.
Vi possono aderire sia le coppie senza figli sia le coppie che abbiano figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti o incapaci o portatori di Handicapriconosciuti ai sensi della legge 104/92.
La procedura prende avvio con la firma di una convenzione che deve avere necessariamente forma scritta, contenente l’impegno delle parti di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri legali ed eventualmente anche con l’ausilio di esperti e consulenti di fiducia nominati dalle parti stesse. Nella convenzione deve essere precisata la durata della fase di negoziazione che può variare da uno a tre mesi e può essere prorogata, su intesa delle parti, per ulteriori 30 giorni.
Raggiunto l’accordo, il procedimento avrà una sorte diversa a seconda che i coniugi non abbiano figli o abbiano, invece, figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap, incapaci o non autosufficienti.
In assenza di figli minori (art. 6 Co 2) gli avvocati trasmetteranno l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il suo nullaosta. Da quella data, gli avvocati dovranno trasmettere, nel termine di 10 giorni, copia dell’autentica del nullaosta e dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio era stato iscritto o trascritto (art. 6 Co 3). L’accordo dovrà in ogni caso contenere l’autografia delle firme delle parti e la certificazione da parte dei difensori della sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 5 Co 2).
In presenza di figli (art. 6 Co 2), invece, gli avvocati dovranno trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Il Procuratore della Repubblica potrà autorizzare l’accordo se lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, in caso contrario, nel termine di 5 giorni, lo dovrà trasmettere al Presidente del Tribunale, il quale, entro i successivi trenta giorni, dovrà fissare la comparizione delle parti e provvedere senza ritardo. In caso di autorizzazione da parte del Procuratore Generale o di successivo positivo intervento del Tribunale, l’accordo dovrà essere trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato iscritto o trascritto.
Competenza
L'Ufficio di stato civile del Comune di Erchie (BR) è competente a ricevere la convenzione se:
• è il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili;
• è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
Gli avvocati devono utilizzare, per l'invio dell' accordo, il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune di Erchie (BR): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta ordinaria, o per presentazione diretta.
L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la pec da parte di tutti gli avvocati coinvolti.
Allegati da scaricare:
modulo trasmissione convenzione assistita.word
B) Separazione e divorzio tramite il Sindaco
Anche questo tipo di procedura consente ai coniugi di separarsi, di divorziare e di modificare le condizioni della loro separazione e del loro divorzio in forma molto semplice e snella.
Possono accedere a tale procedura solo le coppie senza figli e a condizione che il loro accordo non contenga condizioni che prevedano “trasferimenti patrimoniali” (art. 12 Co 1 e Co 2).
Modalità:
I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di Stato civile, devono presentarsi insieme previo appuntamento da prenotare all'indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o al numero di telefono: 0831/76 83 06. Hanno facoltà di farsi assistere, ciascuno, da un avvocato di fiducia.
Il procedimento si sostanzia nella domanda formulata al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto, contenente l’accordo e diretta a ottenere la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio in forma congiunta. La domanda può essere proposta direttamente dalle parti o da un loro difensore.
Nei casi di separazione e di divorzio congiunto, l’Ufficiale dello Stato Civile convocherà le parti innanzi a sé, non oltre i 30 giorni successivi al deposito della domanda, affinché i coniugi confermino l’accordo. La loro mancata comparizione sarà considerata quale mancata conferma delle intese raggiunte (art. 12 Co 3).
Costo
Il costo è di 16,00 euro a titolo di diritto fisso
Modifica degli accordi
E' possibile per i coniugi modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno avere contenuto patrimoniale.
Anche per la modifica è previsto il costo di 16,00 euro a titolo di diritto fisso.
Cosa occorre:
Documento di riconoscimento in corso di validità;
Modello guida per la definizione dell'accordo di separazione e di divorzio